Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

autocertificazioni

L’autocertificazione è la dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio.

Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

 

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

L’autocertificazione può essere dichiarata:

  • cittadini italiani e dell’Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia relativamente a stati, qualità personali e fatti che possono essere attestati dall’amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Casi particolari:

  • MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
  • INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
  • INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l’interessato con l’assistenza del curatore;
  • CHI NON SA O NON PUO’ FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
  • CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Per l’autocertificazione la firma non va autenticata: è sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice firmata dall’interessato/a, senza necessità di autentica della firma. 
 

La dichiarazione firmata può essere:

  • consegnata dall’interessato al responsabile del procedimento;
  • consegnata da persona diversa dal dichiarante con fotocopia del documento di identità del dichiarante;
  • spedita per posta/mail/fax con fotocopia del documento di identità del dichiarante;
  • spedita tramite PEC. 

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:

  • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
  • per i restanti certificati è di 3 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).

 

Attraverso il portale dell’Anagrafe Nazionale ANPR, accedendo alla propria area personale con le credenziali SPID, CIE, CNS o e IDAS è possibile scaricare (per se stessi) i seguenti modelli ad autocertificazione: 

  • Generalità 
  • Stato civile
  • Cittadinanza
  • Famiglia/convivenza
  • Contratto di convivenza
  • Residenza/altri recapiti 
  • Dati elettorali 

Si propongono negli allegati alcuni modelli fac-simile che hanno valore indicativo.
Si consiglia in ogni caso di rivolgersi al soggetto richiedente la dichiarazione sostitutiva per ricevere le corrette indicazioni circa il suo contenuto.