Decreto-Legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazione, della Legge 10 novembre 2014, n.162.
I coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti del matrimonio, nonché di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La richiesta può essere presentata presso:
Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che non ci siano:
ed a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Se ricorre solo uno dei casi di cui sopra il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Inoltre, se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.
Nel caso invece, ci fossero i requisiti, i coniugi devono presentare all'Ufficiale di Stato Civile un’apposita dichiarazione (vedi allegati) per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio e consentire all'Ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento.
La dichiarazione, sottoscritta da entrambi, unitamente a copia del documento d'identità, può essere presentata in una delle seguenti modalità:
L'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l'accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla Legge. L'ufficio, acquisita la documentazione, stabilisce la data della redazione dell'accordo, previo contatto con gli interessati.
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi muniti di valido documento identificativo devono presentarsi dinnanzi l’Ufficiale dello Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.
Successivamente, e comunque non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione del predetto accordo, in un giorno da concordare con l'Ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere un’ ulteriore dichiarazione che conferma la validità dell'accordo. Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo
Il costo, che deve essere corrisposto prima della redazione dell'accordo presentando la ricevuta di avvenuto pagamento, consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 pagabile tramite PagoPA attraverso il portale https://pagopa.regione.sardegna.it/servizi/COMUNEDIBARUMINI/elenco
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