Assegno di Maternità - INPS

L. 448/98 ex art. 66

L'Assegno di Maternità

L'Assegno di Maternità è un contributo economico erogato dall'INPS alle madri che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino. L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Le richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

  • un reddito complessivo non superiore al valore dell'indicatore della Situazione Economica ISE, rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT;
  • assenza di copertura previdenziale o copertura inferiore al valore dell’Assegno di Maternità ex art. 66 L. 448/98 il cui ammontare è determinato annualmente;
  • non beneficiare dell'assegno di maternità di competenza dell'INPS per parti, adozioni o affidamenti preadottivi.

La domanda si presenta presso l'ufficio Servizio Sociale entro 6 mesi dalla data del parto o, nei casi di adozione o affidamento preadottivo, dalla data di ingresso del bambino nella famiglia anagrafica.