Legge n. 162/1998 - Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 34 "Fondo per la non autosufficienza"
La Regione eroga finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di piani personalizzati che prevedano interventi socio - assistenziali a favore di bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave, finalizzati allo sviluppo della piena potenzialità della persona, al sostegno, alle cure familiari ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.
I piani personalizzati potranno prevedere, in particolare, i seguenti servizi:
• servizio educativo (non previsto per gli ultrasessantacinquenni);
• assistenza personale e/o domiciliare (per assistenza personale s’intende l’assistenza alla persona, mentre quella domiciliare è riferita alla cura degli ambienti di vita della stessa persona);
• accoglienza presso centri diurni autorizzati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
• soggiorno presso strutture sociali e sociosanitarie e residenze sanitarie assistenziali autorizzate, per non più di 30 giorni nell’arco di un anno e limitatamente al pagamento della quota sociale;
• attività sportive e/o di socializzazione (non previste per gli ultrasessantacinquenni).
I Comuni possono gestire gli interventi in forma diretta, fornendo loro il servizio ai beneficiari, o in forma indiretta, prevedendo che sia il beneficiario o la persona incaricata a stipulare il contratto con gli operatori che erogano il servizio, i quali non potranno essere parenti conviventi né persone incluse tra le categorie elencate all’art. 433 del Codice civile. Nel caso di gestione degli interventi in forma indiretta, le pezze giustificative delle spese sostenute dovranno essere consegnate al Comune.
Il Comune predispone il piano in collaborazione con la famiglia dell’interessato sulla base di apposite schede di valutazione:
- la "scheda salute", relativa alla valutazione della situazione della persona con disabilità (sensi e linguaggio, esecuzione delle attività quotidiane, vita di relazione). La scheda deve essere compilata e firmata dal medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta oppure da altro medico di una struttura pubblica o convenzionato, che abbia in cura il destinatario del piano. Per coloro che hanno già usufruito di un piano personalizzato nell’ambito del programma annuale precedente e le cui condizioni di salute non sono cambiate, non è necessario compilare una nuova scheda;
- la "scheda sociale", relativa alle ulteriori informazioni necessarie per la predisposizione del piano personalizzato (età, servizi fruiti, carico assistenziale familiare, particolari situazioni di disagio, ecc.). Questa scheda deve essere compilata dall’assistente sociale e firmata da quest’ultimo, dal dirigente comunale delle politiche sociali e dal destinatario del piano o da un’altra persona incaricata (incaricato della tutela o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno che dovrà compilare e firmare anche la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) (vedi voce “documentazione”). Per coloro che hanno già usufruito di un piano personalizzato nell’ambito del programma annuale precedente e le cui condizioni riferite alla scheda sociale non sono cambiate, non è necessario compilare una nuova scheda.
In base alle informazioni riportate nelle due schede, il Comune attribuirà al piano personalizzato un punteggio, necessario per individuare l’entità massima del finanziamento concedibile. Successivamente, il Comune determinerà l’importo che potrà essere effettivamente assegnato in base al reddito ISEE del beneficiario interessato; per i redditi ISEE non superiori ai 9 mila euro l’importo massimo concedibile non subirà alcuna decurtazione.
I Comuni devono comunicare alla Direzione generale delle politiche sociali il fabbisogno annuale e la successiva rendicontazione.
Il competente Servizio della Direzione generale verifica la documentazione presentata e dispone il finanziamento al Comune
Chi può presentare la domanda?
Sono beneficiari i bambini, giovani, adulti e anziani residenti in Sardegna in possesso della certificazione attestante la disabilità grave rilasciata dall’Inps (art. 3, comma 3 L. 104/1992) o, in caso di sindrome di Down, dal medico di base (L. 289/2002 art 94 comma 3).
Termini per la presentazione
Le persone interessate devono presentare la domanda di predisposizione del piano personalizzato entro il termine indicato annualmente nel bando predisposto dall'Ufficio.
Documentazione necessaria
La persona interessata (oppure, per suo conto, la persona delegata, il tutore, il titolare della patria potestà o l'amministratore di sostegno) deve richiedere la predisposizione del piano personalizzato al Comune di residenza, presentando i seguenti documenti:
Legge n. 162/1998 - Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 34 "Fondo per la non autosufficienza"
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